STATUTO A.I.M. - ASSOCIAZIONE IMPRESE MONTICHIARI

Denominazione – Sede - Durata
E' costituita una associazione denominata “Associazione A.I.M. – Associazione Imprese Montichiari” (più avanti denominata anche AIM).
L'AIM ha sede a Montichiari (BS) in Via Brescia 128.
La durata dell’Associazione è illimitata.


Art. 2. Scopo
L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro.
L’Associazione non può avere vincoli con partiti politici.
Essa è autonoma nei confronti dei pubblici poteri e dei terzi in genere.
L'AIM può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea generale, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.
Essa ai propone di avviare e favorire le seguenti attività istituzionali:
1. la promozione di politiche finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo, nel rapporto con le istituzioni e le amministrazioni del territorio di competenza, ricercando forme di collaborazione per conseguire finalità di progresso, con particolare attenzione alle politiche di coesione e a quelle per lo sviluppo economico territoriale;
2. la promozione di iniziative che favoriscano i processi della semplificazione delle procedure
amministrative, con particolare riferimento alla riduzione delle tempistiche, a livello regionale, nonché presso le amministrazioni che operano sul territorio di competenza;
3. la partecipazione a livello territoriale a politiche di valorizzazione della cultura della legalità e
di sostenibilità etico-sociale, economico-finanziario, ambientale ed energetica, come leve di competitività per lo sviluppo del territorio;
4. lo snellimento e l’ammodernamento del sistema di relazioni industriali con obiettivo di recupero e crescita della competitività;
5. il dialogo ed il confronto sul territorio di competenza con tutte le componenti della società
per un’efficace rappresentanza politico-organizzativa del settore industriale e delle imprese produttrici di beni e servizi e per favorire l’affermazione di una cultura di impresa e di mercato, improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;
6. il sostegno a un insieme di relazioni moderne tra ambito imprenditoriale e quello creditizio e finanziario;
7. il supporto all’internazionalizzazione delle imprese e la promozione dell’attrattività del territorio;
8. lo sviluppo della formazione all’interno delle imprese, quella dei vertici associativi e del capitale umano dell’AIM.
9. la promozione della collaborazione tra le imprese associate nell’ambito formativo, tecnico, produttivo, organizzativo e commerciale, favorendone lo sviluppo anche mediante accordi di natura economica;
10. l’espletamento di ogni altro compito che, per deliberazione dell’Assemblea, sia affidato all’Associazione.
L’Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.
Essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale che, tramite la diretta
partecipazione dell’Associazione, possano agevolare e supportare gli scopi e le attività dell’Associazione medesima e delle imprese associate a livello precompetitivo, strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.
Soci (=Associati): Qualifica - Diritti - Doveri - Uscita


Art. 3.
Possono entrare a far parte dell'AIM le attività:
a) costituite nella forma di ditte individuali, SNC, SAS, SRL, SPA, SAPA, compresi i professionisti qualunque sia la forma di costituzione;
b) iniziate/iscritte da almeno tre anni nel Registro delle Imprese presso la CCIAA competente;
c) che operino nei settori dei SERVIZI, PRODUZIONE, COMMERCIO;
d) che si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati
ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dalla presente AIM;
e) che dispongano di un’adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.
Eccezioni potranno essere ammesse con delibera del Consiglio Direttivo assunta all'unanimità dei
componenti.
Possono inoltre far parte dell'AIM, associazioni con scopi analoghi o complementari.
I Soci possono essere divisi in 2 (DUE) categorie:
- Soci fondatori: quelli che contribuiscono alla costituzione della Associazione.
- Soci ordinari: quelli che si associano in tempi successivi


Art. 4.
Sulla domanda di iscrizione all'AIM decide in modo inappellabile il Consiglio Direttivo.
I Soci sono tenuti a versare all'AIM, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall'assemblea generale. I contributi devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno.
A tutti i Soci sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi.
In particolare, tutti i Soci:
- possono essere eletti alle cariche associative;
- hanno diritto di voto nell’Assemblea;
- possono contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi sociali attraverso la propria opera, anche gratuita e volontaria;
- hanno diritto di informazione, di accesso alle informazioni e agli atti dell’Associazione;
- hanno diritto di recedere dall'Associazione;
- sono tenuti a rispettare il presente Statuto ed a versare la quota associativa annuale;
- hanno l'obbligo di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli obiettivi e le regole dell’Associazione.
Tutti gli associati sono obbligati al versamento della quota associativa annuale.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.


Art. 5.
I Soci possono far parte del Consiglio Direttivo.
Spetta al Presidente, o al Vice Presidente appositamente delegato, l’approvazione delle domande di adesione, con ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva.
La delibera negativa può essere impugnata davanti ai Probiviri, se nominati, che decideranno in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.
I contenuti delle domande di adesione, nonché le modalità dell’istruttoria per pervenire alla delibera di ammissione possono essere disciplinati dall’eventuale Regolamento di attuazione del presente Statuto.
L’iscrizione è a tempo indeterminato. Trascorso un anno è ammessa disdetta, con lettera raccomandata A.R.
o tramite PEC, che avrà effetto al termine del sesto mese successivo a quello della comunicazione.
I Soci hanno diritto di ricevere tutte le eventuali prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, offerte dall’Associazione.
Hanno, inoltre, diritto di partecipare alla vita associativa esercitando l’elettorato attivo e passivo, purché in regola con gli obblighi statutari (e di eventuali regolamenti) e secondo le modalità ivi stabilite.
I Soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti, nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi associativi anche in contraddittorio di altri Enti.
Sono tenuti a corrispondere tutti i contributi associativi deliberati a norma di Statuto.
In caso di eventuali violazioni, spetta al Consiglio Direttivo l’irrogazione di sanzioni organizzative di crescente gravità, anche secondo lo schema contenuto nell’eventuale Regolamento di attuazione del presente Statuto, in rapporto ai contenuti dell’inadempimento fino alla cessazione del rapporto associativo. È ammesso ricorso ai Probiviri, nel termine di 15 giorni decorrenti dalla data o notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Le cause di cessazione del rapporto associativo possono essere disciplinate nell’eventuale Regolamento di attuazione del presente Statuto.


Art. 6.
La qualità della qualifica di Socio si può perdere:
a) per recesso da comunicarsi mediante comunicazione scritta (PEC o raccomandata A.R.) con preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto alla data di efficacia, il recesso è libero;
b) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamenti assunti in contrasto alle finalità sociali e alle regole dell’Associazione previa contestazione in contraddittorio al Socio;
e) per morosità;
d) per decesso.
La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'AIM.
Avverso l'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.
Il socio può in ogni tempo recedere dall'Associazione con effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo, indirizzando lettera raccomandata A.R. o PEC al Consiglio Direttivo, entro il 31 agosto.
Il Socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi versati né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.


Art. 7.
I Soci si obbligano ad osservare il presente statuto. Si impegnano pure a dare la loro collaborazione
all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste alle associate dagli organi dell'associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascuna associata.
L'AIM può utilizzare le notizie che le pervengono dai Soci solo per il proseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.
Organizzazione Sociale


Art. 8. Organi dell’Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
1) l'Assemblea Generale dei soci;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Collegio dei Revisori;
4) il Collegio dei Probiviri.


Art. 9. Assemblea
L'Assemblea generale dei Soci è convocata:
- in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno al massimo entro il 30 aprile per l'approvazione dei bilanci, tramite avviso scritto inviato per mail/PEC/fax a ciascuna associata, oppure mediante affissione sul sito web dell’Associazione, almeno 10 giorni prima dell'adunanza;
- in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo ovvero quando ne sia fatta richiesta dal Presidente o da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quarto dei voti spettanti al complesso degli associati, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori Contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate. La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
All’Assemblea possono partecipare, se esistenti e senza diritto di voto, i Revisori contabili.
Hanno diritto di partecipare e d'intervento all’Assemblea, tutti i Soci in regola col pagamento della quota annuale; in caso di impedimento possono farsi rappresentare da altri Soci con delega scritta.
Sono competenze distintive dell’Assemblea dei Soci:
a. eleggere, ogni triennio, il Presidente e i Vice Presidenti ed approvare il relativo programma di attività;
b. eleggere, ogni triennio, i componenti elettivi del Consiglio Direttivo;
c. eventuale elezione, ogni triennio, dei Probiviri e dei Revisori contabili;
d. determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell’Associazione ed
esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell’Associazione stessa;
e. approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
f. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
g. modificare il presente Statuto;
h. deliberare lo scioglimento dell’AIM e nominare uno o più liquidatori;
i. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente.
j. approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31
dicembre di ogni anno;
k. approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio.
Le deliberazioni dell'assemblea generale vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta, nonché da due scrutatori, qualora l'assemblea generale abbia provveduto alla loro nomina.


Art. 10.
L’Assemblea può anche svolgersi simultaneamente presso la sede dell’Associazione anche attraverso strumenti di videoconferenza.
L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, a mezzo mail/PEC/fax almeno dieci giorni prima della data della riunione e adottando accorgimenti che documentino l’avvenuto ricevimento della convocazione. Nell'avviso di convocazione è indicato il luogo, la data e l’ora della convocazione e l’elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a cinque giorni.
L'assemblea generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal Vice Presidente o in caso di assenza o temporaneo impedimento dal membro più anziano di carica del Consiglio.
Le società associate sono rappresentate da un persona fisica che abbia od a cui sia conferita la
rappresentanza della società. Ogni Socio dispone di un voto che può essere delegato. Ogni delegato può rappresentare non più di cinque deleghe.
Le riunioni dell'assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o
rappresentata almeno la maggioranza dei Soci. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentanti.
Per la validità delle riunioni dell'assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza o la rappresentanza di più della metà dei Soci e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono approvate a maggioranza dei votanti.
Lo scioglimento dell'Associazione richiederà il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche assenti, dissidenti o astenuti al voto.
Presidente – Vice Presidente – Consiglio Direttivo


Art. 11.
Il Presidente dell’Associazione dura in carica 3 anni e può essere rieletto.
Esso ha la rappresentanza legale dell'associazione ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni
dell'assemblea o del Consiglio Direttivo.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
In caso di assenza o impedimento del presidente dell'associazione, questi viene sostituito - anche nella rappresentanza legale dell'associazione – dal Vice Presidente.
Sono competenze distintive del Presidente:
a. intrattenere i rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell'AIM;
b. rappresentare l'AIM in qualunque sede amministrativa e giudiziaria, costituendosi parte civile
in giudizio e presentando querele per offese fatte all'AIM o alla categoria industriale, nominando avvocati e procuratori e conferendo loro mandato;
c. convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo stabilendo l'ordine del giorno della riunione;
d. provvedere alla nomina di tutti i funzionari, determinando le condizioni di impiego;
e. vigilare sull'ordinamento dell'AIM e su tutti gli atti amministrativi;
f. curare che sia predisposto lo schema di bilancio annuale dell'AIM;
g. esercitare la vigilanza sui Settori di attività delle associate;
h. esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, con ratifica di quest’ultimo nella prima riunione successiva;
i. provvedere agli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.
I Vice Presidenti durano in carica per tutta la durata del mandato del Presidente e scadono
contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore. Essi sono rieleggibili.


Art. 13.
Il Consiglio Direttivo è formato da 5 membri; è nominato dall’assemblea e scade esaurito il triennio in occasione dell’Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio; i componenti possono essere rieletti allo stesso titolo.


Art. 14.
Il Consiglio Direttivo di riunisce sempre in unica convocazione e di regola almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiedano tre dei suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'associazione.
Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente
dell'Associazione e dal segretario della riunione.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri di diritto del Consiglio provvedono a sostituirli le assemblee che li hanno nominati.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante comunicazione
telefonica o fax o mail. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.


Art. 15.
Il Consiglio Direttivo provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statuari secondo le direttive indicate dall'assemblea dell'associazione.
In particolare:
a) è investito di tutti i più ampi per l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all'assemblea;
b) nomina il segretario dell'Associazione che potrà essere scelto anche all'infuori della cerchia dei Soci;
c) può affidare ai suoi membri, al segretario dell'associazione, a terzi ed a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l'assemblea generale decide di effettuare nell'interesse comunale delle associate;
d) può convocare l'assemblea dell'Associazione;
e) proporre all'assemblea generale la misura delle quote associative a carico delle imprese associate;
f) predisporre il bilancio preventivo dell'AIM nonché quello consuntivo da sottoporre entrambi
all'approvazione dell'Assemblea.
g) propone all’Assemblea dei Soci il Presidente ed i Vice Presidenti, nonché il relativo programma di attività;
h) elegge ogni tre anni, i componenti elettivi del Consiglio di Presidenza;
i) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell’Assemblea, cura il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
j) delibera le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
k) propone all’Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;
l) indica le questioni che devono essere sottoposte all’esame dell’Assemblea;
m) delibera tutti gli atti di straordinaria amministrazione che riterrà necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell’Associazione, ivi compresi quindi gli atti aventi per oggetto la compravendita di immobili, la locazione, i mutui, anche ipotecari, nonché tutte le operazioni ipotecarie in genere;
n) ratifica le domande di adesione deliberate dal Consiglio di Presidenza, o da uno dei Vice Presidenti appositamente delegati;
o) formula e propone, per l’approvazione dell’Assemblea dei Soci, le modifiche dello Statuto;
p) redige eventuali Regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;
q) determina e decide sulle domande di costituzione delle stesse, presentate dalle imprese associate;
r) irroga eventuali sanzioni disciplinari;
s) procede a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
t) esercita gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dall’eventuale Regolamento di attuazione;
u) promuove ed attua quant’altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell’Associazione.


Collegio dei Revisori
Art. 16.
Il Collegio dei Revisori è un organo di controllo amministrativo facoltativo.
L'Assemblea può nominare il Collegio dei Revisori; in tal caso è composto da 3 Revisori. L’organo di
controllo contabile resta in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è riconfermabile.
I Revisori, se nominati, curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa
dell'associazione e ne riferiscono all'assemblea generale.
Il Collegio dei Revisori, se nominato, si raduna almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.
Il Collegio dei Revisori, se nominato, può essere invitato senza diritto di voto, se ritenuto opportuno, alle sedute del Consiglio Direttivo.


Collegio dei Probiviri
Art. 17.
Il Collegio dei Provibiri è orano facoltativo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.
L'Assemblea può nominare ogni tre anni il Collegio dei Probiviri, formato da tre membri.
Tutte le eventuali controversie tra le associazioni relative al rapporto associativo o tra esse e l'associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno ex bono at aequo senza formalità di procedura. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.


Patrimonio Sociale e Mezzi finanziari - Bilanci
Articolo 18. – Patrimonio Sociale e Mezzi Finanziari
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile e immobile che pervenga all’Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività istituzionale.
Il patrimonio sociale è formato:
a. dai contributi di spettanza dell'AIM;
b. dalle somme accantonate per qualsiasi scopo finché non siano erogate;
c. dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
d. dalle somme incassate dall'AIM per diritti di qualsiasi natura, per ritenute, per vendite
di pubblicazioni o di periodici, ecc...
e. dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque vengano in possesso dell'AIM;
f. dalle somme derivanti da progetti finanziati in ambito pubblico o privato;
g. da eventuali erogazioni, lasciti, liberalità, da chiunque effettuati, enti o soggetti pubblici o privati.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- dalle eventuali quote di iscrizione da versare all’atto di ammissione all’Associazione, nella misura fissata dall’assemblea;
- dalle quote associative ordinarie, da stabilirsi annualmente dall’assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari delle imprese associate;
- da eventuali contributi da parte delle Amministrazioni Comunali dei Comuni ove l'Associazione ha le sue sedi operative;
- da contributi degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da donazioni e/o lasciti;
- da contributi o corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse e accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da tutti i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività associative.
L'amministrazione del patrimonio e la gestione dei fondi tutti di pertinenza dell'Associazione A.I.M. spettano al Consiglio Direttivo.
Il patrimonio sociale rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto i Soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul patrimonio medesimo.
Durante la vita dell’AIM non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


Articolo 19. - Bilanci
L’esercizio sociale decorre dall’1° di gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo entro il 31 marzo di ogni anno.
Il bilancio di chiusura deve fedelmente rispecchiare la gestione economico-finanziaria dell’AIM.
Il bilancio preventivo e consuntivo al 31 dicembre, deliberati dal Consiglio Direttivo sulla base dello schema predisposto dal Presidente, dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci entro il 30 aprile di ogni anno.
Il bilancio a consuntivo dovrà essere corredato da una relazione del Presidente e dei Revisori
Contabili sull’andamento della gestione sociale.


Modifiche statutarie - Scioglimento
Art. 20.
Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti presenti, che devono corrispondere ad almeno 1/5 del totale dei voti spettanti al complesso dei Soci.
In casi particolari, il Consiglio Direttivo può sottoporre ai Soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci.
Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata, entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.
Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo può adottare apposito Regolamento, e può deliberare sue modificazioni, con il voto favorevole, in prima convocazione, di almeno 2/3 dei componenti aventi diritto di voto. In seconda convocazione, le deliberazioni richiedono la presenza di almeno la metà dei membri aventi diritto di voto e sono prese con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.
Lo scioglimento dell’AIM è deliberato dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno 2/3 del totale dei voti spettanti al complesso dei Soci.
La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.
Le spese relative alla modifica statuto o scioglimento dell’Associazione saranno a carico delle associate.


Disposizioni generali
Art. 21. - Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto si fa richiamo alle norme dell’eventuale Regolamento di attuazione, a quelle di legge ed ai principi generali della prassi e del diritto, alle norme previste dall’ordinamento vigente in materia di enti non commerciali e di associazioni senza fini di lucro.

STATUTO-AIM.pdf